Cassazione, processo tributario: prove valutate secondo il prudente apprezzamento del giudice
Processo tributario: il giudice valuta secondo prudente apprezzamento documenti, presunzioni e atti notori, ma resta fermo l’onere del Fisco di provare la pretesa. La Cassazione n. 10807/2026 chiarisce il valore degli elementi probatori e i limiti del controllo in sede di legittimità.
Nel processo tributario il giudice valuta secondo il proprio prudente apprezzamento le prove ritualmente acquisite, comprese le prove documentali e gli atti notori, salvo i casi in cui la legge attribuisce a determinati elementi un valore probatorio specifico. L’Amministrazione finanziaria deve inoltre provare in giudizio le violazioni poste a fondamento dell’atto impositivo.
Processo tributario: cosa significa libero apprezzamento delle prove
Nel processo tributario il giudice valuta le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, salvo i casi in cui la legge attribuisce a un determinato mezzo un valore probatorio specifico. Non si tratta però di una libertà assoluta dei mezzi di prova. Il sistema tributario mantiene regole proprie sull’ammissibilità e sul riparto dell’onere probatorio, mentre il giudice resta libero di attribuire agli elementi ritualmente acquisiti il peso che ritiene più convincente, motivando adeguatamente la propria decisione. Su questo principio è tornata la Cassazione con la pronuncia n. 10807/2026, affermando che anche gli atti notori possono rientrare tra gli elementi documentali liberamente valutabili nel giudizio tributario.
Il principio di libertà delle prove nel giudizio tributario, sancito dall’art. 7 del d. lgs. n. 546/1992, consente alle parti processuali di utilizzare gli elementi probatori ammessi dall’ordinamento e ritualmente acquisiti al giudizio per dimostrare i fatti a sostegno delle proprie pretese; il giudice tributario basa la sua decisione su tutti gli elementi probatori emersi in giudizio.
Art. 7 D.Lgs. 546/1992: chi deve provare la pretesa fiscale
Il riparto dell’onere della prova è stato rivisitato a seguito della riforma del contenzioso tributario 2022/2024, rilevando che spetta all’Amministrazione finanziaria di provare in giudizio le ragioni su cui si fonda l’atto impositivo, come dispone il comma 5-bis all’art. 7 d. lgs n. 546/1992 (modificato dall’art. 6 legge n. 130/2022); di conseguenza, il giudice annulla l’atto impositivo quando la prova della sua fondatezza manca, è contraddittoria oppure è comunque insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni della pretesa.
La nuova norma di cui all’art. 7, comma 5-bis, D. lgs. 546/1992, fa riferimento alla prova dell’art. 2697 c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
In sostanza con la modifica del citato art. 7, grava sull’Amministrazione finanziaria un onere della prova “più stringente”, in quanto il nuovo comma 5-bis menziona un principio solo all’apparenza scontato.
Il legislatore con la riforma normativa ha inteso richiedere che nei singoli giudizi siano verificate una serie di condizioni ossia l’esistenza della prova e che la stessa sia precisa e dettagliata; che sia coerente con la normativa sostanziale tributaria e che sia sufficiente e dimostri effettivamente la tesi erariale (CGT 2° gr Lazio n. 6418/10/24).
Onere e valutazione della prova
Profilo Regola
Prova della pretesa impositiva: Grava sull’Amministrazione
Richiesta di rimborso: In linea generale grava sul contribuente
Presunzioni legali: Restano operative
Presunzioni semplici: Valutate secondo gravità, precisione e concordanza
Atti notori: Liberamente valutabili
Giuramento: Non ammesso
Testimonianza: Ammessa nei limiti e nelle forme previste
Valutazione finale: Prudente apprezzamento del giudice
Libertà delle prove non significa assenza di regole
Il principio di libertà delle prove nel processo tributario, di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 546/1992, consente alle parti di utilizzare qualsiasi elemento utile per dimostrare i fatti a sostegno delle proprie pretese; pertanto il giudice tributario fonda la sua decisione su tutti gli elementi probatori emersi nel corso del giudizio.
La nuova disposizione (comma 5-bis) non incide sulla disciplina delle presunzioni legali (quali quelle previste in materia di accertamenti bancari), ma si è limitata a disciplinare una regola di giudizio e di valutazione della prova, a cui deve attenersi il giudice tributario (cfr. Cass. n. 20816/2024).
Cassazione n. 10807/2026: il caso esaminato
Nel caso di specie la società contribuente, esercente l’attività di commercio di autoveicoli, nonché i soci hanno impugnato l’avviso di accertamento scaturito a seguito di una verifica fiscale.
In primo grado la Corte ha accolto parzialmente il ricorso, mentre in appello l’ufficio ha riformato le sentenze alla società e ai soci rideterminando gli imponibili accertati.
Atti notori nel processo tributario: quale valore probatorio hanno
La Corte – circa l’eccezione che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli atti di notorietà, se provenienti dal coniuge o da altri familiari, non sono idonei a fornire prova del finanziamento familiare -, ha ritenuto la stessa inammissibile in quanto anche nel giudizio tributario, come in quello civile ex art. 116 Cpc (“Valutazione delle prove”), il giudice valuta le prove secondo il suo libero prudente apprezzamento.
Tra le prove documentali valutabili anche da parte del giudice tributario (ex art. 7 d.lgs. n. 546/1992) rientrano anche gli atti notori (Cass., n. 7107/1998), sicché la valutazione delle prove si riflette, poi, nella motivazione della decisione, che è censurabile solo nel caso in cui essa non soddisfi il “minimo costituzionale”.
L’atto notorio può essere utilizzato nel processo tributario come elemento documentale e concorrenziale.
(Avvocato Luigi Alfano, criminologo forense, cassazionista del foro di Nocera Inferiore, Ctu e perito della Procura di Napoli e del Tribunale di Torre Annunziata in qualità di criminologo, noto nel panorama investigativo nazionale e dei casi di cronaca nazionale)







