Le Sezioni Unite sulle frodi da “Superbonus”: truffa aggravata, natura del credito fiscale e momento consumativo
In tema di Superbonus 110%, le Sezioni Unite qualificano come truffa aggravata la creazione di crediti fittizi, consumata con il perfezionamento della prima cessione.
Le Sezioni Unite penali, in tema di delitti contro il patrimonio, hanno affermato che, nella materia del cd. Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, e con opzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione, è sussumibile nella fattispecie di reato di cui agli artt. 640 e 640-bis c.p.;
la truffa aggravata di cui agli artt. 640 e 640-bis c.p., realizzata mediante la costituzione di un credito d’imposta fittizio e l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito prevista dall’art. 121, comma 1, lett. a) e b), del medesimo decreto-legge, si consuma con il perfezionamento della prima cessione, mediante la comunicazione dell’opzione all’Amministrazione finanziaria e l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario attraverso la Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate.
(Avvocato Luigi Alfano, docente, criminologo forense, cassazionista del foro di Nocera Inferiore, Ctu e perito della Procura di Napoli e del Tribunale di Torre Annunziata in qualità di criminologo, noto nel panorama investigativo nazionale e dei casi di cronaca nazionale)







