Adozione di maggiorenni, la Consulta conferma il ruolo decisivo dell’assenso dei figli dell’adottante
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 134 depositata il 21 luglio 2026, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 297, secondo comma, del Codice civile, nella parte in cui non consente al giudice di superare il diniego espresso dal figlio maggiorenne dell’adottante nell’ambito di un procedimento di adozione di persona maggiorenne, anche quando tale rifiuto sia ritenuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando.
La pronuncia della Consulta conferma, dunque, la centralità dell’assenso del figlio maggiorenne dell’adottante, considerato un soggetto direttamente coinvolto nella costituzione del nuovo vincolo familiare derivante dall’adozione.
La questione era stata sollevata dal Tribunale rimettente, che aveva messo in dubbio la compatibilità della norma con la Costituzione. In particolare, veniva contestato il fatto che il giudice non possa procedere comunque all’adozione quando il diniego del figlio maggiorenne sia privo di una valida giustificazione o risulti contrario all’interesse della persona che chiede di essere adottata.
Una possibilità che la legge prevede, invece, quando il dissenso proviene dal coniuge dell’adottante o dell’adottando, purché non legalmente separato, ma non convivente.
Secondo la Corte, tuttavia, il diverso trattamento previsto dalla legge non viola il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, poiché le due situazioni poste a confronto non possono essere considerate equivalenti.
Nel rapporto tra coniugi, osserva la Consulta, la convivenza rappresenta infatti un elemento collegato a uno specifico obbligo previsto dalla legge. Una cessazione della coabitazione che sia non temporanea e ingiustificata può essere indicativa della crisi della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, in alcuni casi, anticipare la definitiva rottura del rapporto matrimoniale.
Diversa è, invece, la posizione del figlio ormai maggiorenne. In questo caso, l’eventuale assenza di convivenza non incide sull’esistenza del rapporto di filiazione e non determina il venir meno dei diritti e dei doveri che derivano dal legame familiare.
È proprio sulla base di questa distinzione che la Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di attribuire un peso specifico all’assenso del figlio maggiorenne dell’adottante. Il suo eventuale dissenso, pertanto, non può essere superato dal giudice sulla base di una valutazione di mera opportunità o del solo interesse dell’adottando.
La decisione ribadisce così la particolare natura dell’adozione di persone maggiorenni, nella quale l’ingresso di un nuovo soggetto all’interno di una famiglia già costituita coinvolge anche gli equilibri e le relazioni familiari preesistenti, riconoscendo al figlio maggiorenne dell’adottante un ruolo autonomo nel procedimento.
(Avvocato Luigi Alfano, criminologo forense, cassazionista del foro di Nocera Inferiore, Ctu e perito della procura di Napoli e del tribunale di torre Annunziata in qualità di criminologo)





