Nuove regole sul demanio marittimo, Rosario Lotito: «Ora i progetti vanno rivisti»
Le modifiche proposte dalla Regione Campania alla disciplina del PUAD riportano al centro dell’attenzione un tema particolarmente delicato per i Comuni costieri: quello del rapporto tra la pianificazione delle aree demaniali marittime e la più generale programmazione urbanistica del territorio.
Il tema interessa da vicino anche la Penisola Sorrentina dove la gestione del litorale si intreccia con esigenze turistiche, attività economiche, tutela paesaggistica e ambientale e programmazione urbanistica.
È proprio su questo scenario che interviene Rosario Lotito, Referente Europa Verde Penisola Sorrentina, che in un suo post richiama l’attenzione sulla DGR n. 516 del 24 settembre 2026 e sulle possibili conseguenze che il nuovo quadro normativo potrebbe avere sugli strumenti e sugli interventi già programmati. Lotito pone in particolare una questione: verificare se i Piani di utilizzo delle aree demaniali (PAD) e gli interventi previsti lungo la costa siano coerenti non soltanto con la disciplina demaniale, ma anche con gli strumenti urbanistici comunali e con gli eventuali procedimenti di valutazione ambientale.
Rosario Lotito scrive: «NUOVE REGOLE SUL DEMANIO: ORA I PROGETTI VANNO RIVISTI.
Il 28 settembre è stata pubblicata sul BURC la DGR n. 516 del 24 settembre 2026, con la quale la Regione Campania propone modifiche alla Parte II della disciplina del PUAD, il Piano regionale che regola l’utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative.
E questa delibera merita attenzione.
Perché non stiamo parlando soltanto di spiagge, concessioni o stabilimenti balneari.
La Regione propone di rafforzare e precisare il rapporto tra PAD e PUC: cioè tra il piano comunale che disciplina l’utilizzazione del demanio e lo strumento urbanistico generale del Comune.
Il principio è importante:
il demanio non può essere considerato un territorio separato dalla pianificazione urbanistica comunale.
Questo significa che, quando su un’area demaniale si prevedono pedane, chioschi, strutture di servizio, attività di ristorazione o altre opere, non basta che queste siano inserite in un PAD o in un progetto.
Bisogna verificarne la compatibilità con il PUC e con l’intero quadro normativo e autorizzativo applicabile.
E poi c’è il capitolo dell’ambiente.
Qui entrano in gioco due sigle che è bene spiegare.
La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, serve a valutare preventivamente gli effetti che un piano o un programma può produrre sull’ambiente.
La VIncA, Valutazione di Incidenza Ambientale, serve invece a verificare se un piano, un programma o un intervento possa produrre incidenze negative significative sui siti della Rete Natura 2000, tutelando habitat e specie presenti in quelle aree.
Sono quindi due strumenti diversi, ma con una finalità comune: evitare che una scelta di pianificazione o un intervento venga valutato soltanto dopo, quando magari le trasformazioni sono già state decise.
E allora la domanda diventa un’altra.
I PAD adottati dai Comuni della Penisola sono ancora pienamente coerenti con il nuovo quadro che la Regione sta proponendo?
E soprattutto:
le opere e le strutture previste sui nostri litorali sono compatibili con il PUC, con il PAD e con la disciplina regionale che sta cambiando?
La DGR 516 non cancella automaticamente i PAD esistenti e non boccia automaticamente i progetti già programmati.
Ma propone modifiche al quadro normativo regionale e, proprio per questo, ritengo necessario verificare con attenzione gli strumenti e gli interventi già programmati alla luce delle nuove disposizioni, una volta che saranno definitivamente approvate.
Perché prima vengono le regole urbanistiche, demaniali e ambientali. Poi vengono i progetti.
Perché una cosa deve essere chiara:
il demanio non è una zona franca dalla pianificazione del territorio».
La questione sollevata riguarda un aspetto concreto della pianificazione dei territori costieri: quale debba essere il rapporto tra disciplina del demanio, pianificazione urbanistica comunale e tutela ambientale.
Da una parte, l’eventuale rafforzamento del coordinamento tra questi strumenti può richiedere ai Comuni e ai soggetti interessati di verificare con particolare attenzione la compatibilità dei singoli interventi con il quadro normativo complessivo.
Dall’altra, è importante distinguere tra una proposta di modifica della disciplina regionale e gli effetti giuridici immediati sui piani e sui progetti già esistenti. La stessa impostazione del post sottolinea infatti che la delibera non comporterebbe automaticamente né la cancellazione dei PAD né la bocciatura dei progetti già programmati.
Il punto, dunque, sarà comprendere con precisione quali modifiche verranno definitivamente approvate, quali saranno gli effetti sugli strumenti comunali già adottati o approvati e quali verifiche saranno richieste per i singoli interventi.
Per i Comuni della Penisola Sorrentina il tema assume una particolare rilevanza, considerata la delicatezza del territorio costiero e la necessità di conciliare diverse esigenze: fruizione pubblica del litorale, attività turistico-ricreative, investimenti e servizi, tutela paesaggistica e ambientale e rispetto della pianificazione urbanistica.
Il confronto, quindi, non riguarda necessariamente il principio di realizzare o non realizzare determinate opere, ma il percorso attraverso il quale tali opere devono essere pianificate, autorizzate e valutate.
La DGR richiamata nel post rappresenta, in questo senso, un passaggio che dovrà essere seguito con attenzione. Saranno soprattutto il testo definitivo della disciplina, gli eventuali successivi chiarimenti regionali e l’applicazione concreta delle nuove disposizioni a chiarire se e in quale misura gli strumenti e i progetti già predisposti dai Comuni dovranno essere adeguati.
Un tema, dunque, ancora aperto, sul quale sarà necessario confrontare gli orientamenti della Regione con quelli delle amministrazioni comunali, dei tecnici, degli operatori del settore e di quanti hanno a cuore la tutela e la fruizione del patrimonio costiero.
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