Nuove norme sulla violenza sessuale in Italia: si rafforza il principio del consenso e si inaspriscono le pene
Negli ultimi mesi il Parlamento italiano ha approvato e discusso importanti modifiche legislative in materia di violenza sessuale, con interventi normativi tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 volti ad allineare l’ordinamento nazionale agli standard europei sanciti dalla Convenzione di Istanbul. Al centro delle innovazioni vi è il principio del consenso esplicito come criterio fondamentale per configurare il reato, insieme all’irrigidimento delle pene e a un rafforzamento delle procedure di protezione per le vittime.
1. La centralità del consenso esplicito: modifica dell’art. 609-bis c.p.
Una delle modifiche più significative riguarda l’articolo 609-bis del codice penale, che ridefinisce il concetto di violenza sessuale introducendo il principio del “consenso libero e attuale”.
Con la riforma:
“Senza consenso è stupro” diventa il principio guida: qualsiasi atto sessuale compiuto senza il consenso della persona è configurato come violenza sessuale.
Viene superata la precedente necessità di dimostrare la resistenza fisica della vittima o l’uso della forza: non è più un elemento essenziale per l’integrazione del reato.
Il focus si sposta sull’autodeterminazione sessuale: è sufficiente l’assenza di consenso o il dissenso esplicito per configurare il reato, con l’obiettivo di tutelare la libertà di scelta dell’individuo.
Questa innovazione rappresenta un cambiamento culturale e giuridico significativo, orientato a garantire una tutela più ampia e moderna delle persone coinvolte.
2. Introduzione del reato specifico di femminicidio (art. 577-bis c.p.)
Dal 17 dicembre 2025 è entrato in vigore nel codice penale un nuovo reato specifico dedicato al femminicidio (articolo 577-bis c.p.).
Le principali caratteristiche di questa disposizione sono:
La previsione della pena dell’ergastolo nei casi in cui la morte di una donna sia cagionata in quanto tale, ossia per motivi legati a odio di genere, discriminazione, controllo o dominio.
La norma si inserisce nel più ampio impegno di contrasto alla violenza di genere, offrendo uno strumento sanzionatorio specifico per le forme più gravi di violenza terminale.
3. Rafforzamento di Codice Rosso e misure cautelari
Parallelamente alle modifiche sostanziali del codice penale, sono stati potenziati anche gli strumenti procedurali a tutela delle vittime:
Sono state rafforzate le procedure previste dal “Codice Rosso” (legge 69/2019) per accelerare l’esame delle denunce e l’adozione di misure di protezione.
L’articolo 572-bis c.p. introduce l’obbligo di confisca dei beni utilizzati per commettere reati di violenza, inclusi strumenti digitali come telefoni e dispositivi informatici.
Si amplia l’uso del braccialetto elettronico nei confronti di stalker e aggressori violenti, garantendo un più efficace controllo a distanza.
Si è data priorità, nelle procedure giudiziarie, alla tempestiva applicazione di misure come l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alle vittime.
4. Stato dei lavori parlamentari nel 2026
All’inizio del 2026, la Commissione Giustizia del Senato ha avviato l’esame di nuovi testi unificati delle proposte di legge per:
Integrare ulteriormente il concetto di “consenso riconoscibile” e renderlo ancor più chiaro e applicabile nella prassi giudiziaria.
Estendere e migliorare la normativa esistente, con particolare attenzione alla disciplina delle molestie sessuali, al momento oggetto di un approfondimento normativo per una possibile integrazione nei testi sulla violenza sessuale.
Avvocato Luigi Alfano, Criminologo forense, Cassazionista del Foro di Nocera Inferiore, Consulente del Tribunale di Torre Annunziata e Perito della Procura della Repubblica di Napoli
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