Nuova legge sul femminicidio: l’analisi dell’avvocato e criminologo di Sorrento Luigi Alfano
L’Avvocato di Sorrento Luigi Alfano – criminologo forense, Ctu del Tribunale di torre Annunziata in qualità di criminologo e perito della procura di Napoli in qualità di criminologo ed avvocato cassazionista del foro di Nocera Inferiore – analizza la nuova legge sul femminicidio.
L’opzione di approvare la legge proprio nella data del 25 novembre non appare casuale: la giornata, ogni anno, richiama la necessità di un impegno costante contro la violenza di genere. L’Italia, già sottoscrittrice della Convenzione di Istanbul e attuatrice di interventi normativi quali il “Codice Rosso” del 2019, compie con la legge in questione, titolata “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”, un ulteriore passo, introducendo all’interno del codice penale una fattispecie autonoma di femminicidio. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il Codice Penale e norme complementari 2026
Hub della legge è l’articolo 1, che inserisce nel codice penale l’art. 577-bis: quanto alla definizione, viene punito con l’ergastolo chi cagiona la morte di una donna per atti di discriminazione, odio, prevaricazione, possesso o dominio; in merito alle circostanze specifiche, il reato si configura anche quando l’omicidio avviene in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali. La norma in parola segna un riconoscimento giuridico della matrice culturale e strutturale della violenza di genere.
Relazione annuale (articolo 2)
Il testo prevede una relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme, garantendo monitoraggio costante e trasparenza. Rappresenta un meccanismo di accountability che consente di valutare l’efficacia delle misure e di correggere il tiro su eventuali criticità riscontrate in ambito operativo.
Novelle al codice di rito penale (articolo 3)
Vengono introdotte modifiche procedurali finalizzate ad accelerare la tutela delle vittime: rafforzamento dell’obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa entro tempi rapidi; maggiore coordinamento tra uffici giudiziari per evitare ritardi e garantire protezione immediata.
Tutela degli orfani di femminicidio (articolo 4)
Aspetto innovativo afferisce alla protezione degli orfani di femminicidio, pure se nati da relazioni affettive non formalizzate. La norma riconosce la vulnerabilità di tali soggetti, prevedendo altresì misure di sostegno economico e psicologico.
Ordinamento penitenziario (articolo 5)
L’articolato interviene finanche sull’ordinamento penitenziario, contemplando restrizioni e misure specifiche per i condannati per femminicidio, nella finalità di limitare il rischio di recidiva e garantire maggiore sicurezza alle vittime sopravvissute e ai loro familiari.
Prevenzione delle aggressioni sessuali con stupefacenti (articoli 6 e 7)
Si introducono campagne di sensibilizzazione e linee guida per osteggiare le aggressioni sessuali perpetrate tramite l’impiego di sostanze stupefacenti. Ciò rappresenta un riconoscimento della crescente diffusione di condotte siffatte, nonché della necessità di un approccio preventivo.
Formazione obbligatoria (articolo 8)
Vengono rafforzati gli obblighi formativi per operatori giudiziari, forze dell’ordine e professionisti sanitari, affinché siano adeguatamente preparati a riconoscere e gestire le vicende di violenza di genere.
Accesso ai centri antiviolenza per minori (articolo 9)
Si garantisce l’accesso ai centri antiviolenza pure alle vittime minorenni, estendendo la rete di protezione e riconoscendo la specificità della violenza subita in età giovane.
Organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero (articolo 10)
La riforma incide sull’organizzazione interna degli uffici del pubblico ministero, prevedendo sezioni specializzate per i reati di violenza di genere, al fine di assicurare competenza e tempestività.
Patrocinio a spese dello Stato (articolo 12)
Punto cruciale è anche la garanzia di accesso al patrocinio gratuito per le donne vittime di violenza di genere, rimuovendo barriere economiche e facilitando l’effettivo esercizio del diritto alla difesa.
Coordinamento e clausola di invarianza finanziaria (articoli 13 e 14)
La legge in disamina contiene disposizioni di coordinamento e una clausola di invarianza finanziaria, assicurando che le misure in argomento non comportino oneri aggiuntivi per lo Stato, bensì siano gestite con risorse già disponibili.
Quadro comparato e prospettive europee
Il dossier parlamentare evidenzia come il femminicidio sia già riconosciuto in ambito penale in ordinamenti quali Messico, Brasile e Cile, confermando un trend internazionale a qualificare giuridicamente la violenza di genere quale fenomeno strutturale. La normativa italiana si inserisce, inoltre, nel solco della Direttiva UE 1385/2024, la quale stabilisce norme minime comuni tese a prevenire e combattere la violenza contro le donne, rafforzando l’armonizzazione europea. L’ok unanime a opera dei due rami del Parlamento (prima Senato, poi Camera), attraverso un voto bipartisan che ha visto convergere maggioranza e opposizione, rappresenta un passaggio politico di rilievo e pone l’Italia tra i Paesi che hanno optato di dotarsi di una fattispecie autonoma di femminicidio. In prospettiva, l’articolato in disamina raffigura non soltanto l’adeguamento agli standard europei, bensì pure un pattern di riferimento per ulteriori ordinamenti che intendano irrobustire la tutela delle vittime, nonché la prevenzione della violenza di genere.





